STATUTO


Statuto della Confederazione L'Alguerosa-La Sinistra al Lavoro


Principi ispiratori

La Confederazione L'Alguerosa-La Sinistra al Lavoro è un soggetto politico autonomo, libero, plurale e democratico che nasce per unire donne e uomini che vogliono contribuire ad una amministrazione trasparente e condivisa della città di Alghero. La sua dimensione politica è esclusivamente locale.

La Confederazione si batte per l'estensione del diritto al lavoro; per la parità tra i generi, per i diritti civili e la libera espressione del proprio orientamento sessuale; ripudia e combatte ogni forma di razzismo, discriminazione e violenza; lavora per la pace e contro la guerra; per la difesa e la demercificazione dei beni comuni e per la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Lavora per il pieno riconoscimento dei diritti sociali, civili e politici dei cittadini e delle cittadine migranti e per l’abolizione di tutte le norme e di tutti i provvedimenti amministrativi locali discriminatori, xenofobi e razzisti.

È antifascista e si batte per la difesa e la piena attuazione della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza.

È contro la precarietà del lavoro.

È laica e riconosce ad ogni fenomeno religioso libertà di espressione.

Si batte per un rinnovamento profondo della politica e dei partiti, facendo propria la centralità della questione morale come fattore determinante per il pieno dispiegarsi di una democrazia fondata sulla partecipazione.

Assume quale impegno la lotta per l'autodeterminazione del popolo sardo, per la sovranità di esso sul proprio territorio. Difende le minoranze linguistiche e promuove la divulgazione e la difesa delle lingue minoritarie sarda e catalana.


Parte I: La vita democratica della Confederazione

Art. 1) La Confederazione

a) Il Partito dei Comunisti Italiani (anche nella sua qualità di soggetto costituente della Federazione della Sinistra), Sinistra Ecologia e Libertà, Alghero Viva, nelle loro articolazioni cittadine e tutte le persone che aderiscono individualmente alla Confederazione danno vita ad un nuovo soggetto politico cittadino denominato Confederazione L'AlgueRosa – La Sinistra al Lavoro.

b) Essa nasce per unire soggetti politici, sociali e culturali diversi, singole e singoli, contrastando la tendenza alla divisione che ha caratterizzato la storia, anche recente, della sinistra algherese, ed è volta a promuovere la democratica, piena e paritaria partecipazione di tutte e tutti le/gli aderenti in una nuova forma della politica, in cui convivano unitariamente, nel rispetto e nel riconoscimento reciproco, diverse identità e diverse forme dell’organizzazione. Essa si prefigge di costruire una nuova rappresentanza politica, ideale e culturale della sinistra cittadina.

c) La costruzione della Confederazione si caratterizza come processo costantemente aperto. Essa opera, quindi, per la piena e paritaria adesione e partecipazione di nuovi soggetti, collettivi e singoli.

d) Essa promuove, con il metodo democratico, le iniziative politiche, culturali e di lotta in conformità con i propri principi ispiratori.

e) Decide democraticamente le proprie modalità di partecipazione alle competizioni elettorali comunali, il proprio programma, le alleanze e le eventuali partecipazioni agli esecutivi. Si presenta ad ogni competizione elettorale con il proprio simbolo e la propria lista, o, laddove venga deciso dagli organismi competenti, partecipando a liste unitarie con altre forze politiche. Tutti i soggetti federati, promotori ed aderenti, si impegnano pertanto a non partecipare con propri simboli alle elezioni comunali.

Art. 2) Adesione

a) Hanno diritto ad aderire tutte le donne e tutti gli uomini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che ne condividano i principi ispiratori e ne accettino il programma politico e lo statuto.

b) Possono altresì aderire soggetti organizzati, partiti, comitati, movimenti, associazioni che ne condividano i principiispiratori e ne accettino il programma politico e lo statuto.

c) Sono da considerarsi iscritte/i alla Confederazione tutte/i le/gli iscritte/i ai soggetti costituenti indicati all'articolo 1

d) Al fine di poter rendere omogenea e trasparente la modalità di iscrizione le adesioni individuali saranno trascritte in apposito duplice registro detenuto dal Presidente pro tempore e dal Presidente del collegio dei probiviri e pubblicate online con aggiornamento almeno annuale.

e) Il rifiuto di prima iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto alla stessa o allo stesso richiedente. Esso può essere impugnato dalla o dal richiedente presso l’organismo di garanzia competente.

f) L’adesione ad alguerosa è incompatibile: con l’iscrizione e/o la partecipazione a formazioni, gruppi, partiti o associazioni i cui principi ispiratori o comportamenti contraddicano quelli della Confederazione e con associazioni segrete di qualsiasi tipo.

h) L’adesione collettiva può essere respinta, con motivazione scritta, a maggioranza semplice. Quella individuale solo qualora l’organismo dirigente al livello competente esprima parere contrario con maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.

Art. 3) Principi e criteri generali di regolamentazione della vita della Confederazione

a) La Confederazione ritiene proprio elemento costitutivo la piena realizzazione della democrazia di genere nella sua vita politica, nel proprio organismo dirigente e promuove la parità tra uomini e donne nella propria rappresentanza elettorale. Ad ogni livello, dunque, gli organismi dirigenti e le liste elettorali saranno composti di donne e uomini in maniera tendenzialmente paritaria; inderogabilmente nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore al 65%.

b) La costruzione della decisione politica della Confederazione deve prevedere la più ampia corretta ed efficace condivisione delle informazioni. La costruzione della decisione si esprime in forma libera, trasparente, democratica e partecipata da tutte/i le/gli aventi diritto secondo il principio “una testa un voto”. Essa si informa ai principi di snellezza operativa e di massima semplicità formale, privilegiando la formazione delle decisioni attraverso il dialogo, la condivisione, la capacità di mediazione e regolazione dei conflitti tra interessi diversi. La decisioni sono adottate preferibilmente all'unanimità. Laddove sia necessario si ricorrerà alla votazione e le deliberazioni dovranno comunque essere assunte con maggioranza qualificata dei 2/3.

c) Qualora l'organismo di indirizzo politico della Confederazione (Comitato Cittadino) sia impossibilitato a deliberare ovvero una sua deliberazione non raggiunga i 2/3 dei voti, l'oggetto della deliberazione può essere sottoposto a referendum tra tutte le iscritte e tutti gli iscritti. Le procedure referendarie saranno stabilite dal Collegio dei Garanti. L’esito di tale referendum è vincolante.

d) Si considerano organizzazioni federate i soggetti che hanno dato vita alla Confederazione, nonché coloro che hanno richiesto e ottenuto l’adesione dopo la sua costituzione.

e) Gli organismi dirigenti sono eletti secondo il principio “una testa un voto”, di norma con voto segreto.

f) Nella formazione del “comitato cittadino” deve essere garantita una rappresentanza paritaria tra le quattro componenti (identificate al comma a dell art. 1, o inserite con successive richieste).

g) L’approvazione delle liste elettorali spetta al Comitato Cittadino secondo le modalità sopra indicate.


Parte II: Organizzazione della Confederazione


Art. 4) Organizzazione

La Confederazione è organizzata esclusivamente su base comunale con riferimento al Comune di Alghero, essa si articola nei seguenti organismi: Assemblea Generale degli iscritti, Comitato Cittadino, Direttivo Cittadino, collegio dei garanti.

L’assemblea generale è convocata almeno due volte all’anno ed ogniqualvolta il “comitato cittadino” lo ritiene opportuno.

Art. 5) Il Comitato Cittadino

a) Il Comitato Cittadino, composto di 5 membri per ognuno dei soggetti costituenti, di cui al comma a dell’art.1, è eletto per la prima volta in sede congressuale, dalla Assemblea Generale degli iscritti, come nominativamente costituita nell' elenco allegato al presente Statuto.

b) Il Comitato Cittadino è il principale organo di indirizzo politico. Esso resta in carica per due anni. Ha la funzione di elaborare le linee programmatiche e definire le modalità di partecipazione alle competizioni elettorali comunali, promuovere e coordinare l’iniziativa politica con il metodo del consenso e nel rispetto del pluralismo organizzativo ed ideale dei soggetti federati.

c) Il Comitato Cittadino elegge una/un Presidente cui è affidato il compito di convocare l’organismo medesimo, di organizzare la discussione e garantire il corretto e democratico svolgimento dei lavori dell’organismo.

d) Il Comitato Cittadino elegge altresì un coordinatore per ognuno dei settori di lavoro tematici (può altresì eleggere un secondo coordinatore, anche assumendo il principio della parità di genere) corrispondenti alle sei commissioni permanenti istituite presso il Consiglio Comunale. Ogni iscritto può liberamente aderire a uno o più settori di lavoro.

e) Il Comitato Cittadino elegge al suo interno un/una portavoce. Può eleggere due portavoce assumendo il principio della rappresentanza duale dei generi. I/le Portavoce esprimono la linea politica della Confederazione così come indicata dal Comitato Cittadino stesso; intervengono sui fatti rilevanti dell’attualità politica; rappresentano all’esterno la Confederazione; convocano e presiedono il Direttivo Cittadino.

f) Il Comitato Cittadino elegge altresì il Tesoriere. Il Tesoriere dispone delle risorse economiche della Confederazione. Resta in carica per due anni ed ha obbligo di presentazione del bilancio annuale al Comitato Cittadino e di rappresentare tutte le informazioni inerenti le sue funzioni al Direttivo ed al Comitato Cittadino ogni volta che questi organismi ne facciano richiesta a maggioranza semplice.

g) Fanno parte di diritto del Comitato Cittadino i consiglieri comunali eletti.

Art. 6) Il Direttivo Cittadino.

a) Il Direttivo Cittadino è formato: da un coordinatore per ogni settore di lavoro tematico di cui alla lettera d) dell'articolo precedente; dai tre consiglieri comunali in carica e dal primo dei non eletti della lista; dal/dai portavoce e dal presidente del Comitato Cittadino.

Ad esso è demandata l’attuazione delle linee politiche e programmatiche della Confederazione come deliberate dal Comitato Cittadino.


Parte III: I Congressi


Art. 7) I congressi

a) Il Congresso è, per ogni istanza della Confederazione il massimo organo deliberativo.

b) Il Congresso definisce la linea politico-programmatica della Confederazione nel suo complesso ed elegge gli organismi dirigenti e di garanzia.

c) La Confederazione riconosce la democrazia di genere come proprio elemento costitutivo. Gli organismi eletti dai congressi devono rispettare la parità, nelle loro composizioni, nella presenza di donne e di uomini. In nessun caso un sesso potrà essere rappresentato in misura superiore al 65%.

f) Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto di esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione.

g) Il congresso è convocato di norma ogni due anni.

h)Spetta al congresso la modifica delle statuto, su proposta del comitato cittadino, con maggioranza dei 2/3 nelle prime due convocazione e semplice alla terza, o di almeno un quinto dei membri dell’assemblea.


Parte IV: Le cariche pubbliche ed elettive


Art 8) Le candidature

a) La individuazione delle candidature per la formazione delle liste elettorali della Confederazione deve svolgersi secondo i principi della massima partecipazione degli iscritti e delle iscritte al processo deliberativo e si attiene al principio della parità di genere, alle indicazioni e ai principi del Codice etico, parte integrante del presente Statuto.

b) L’accettazione della candidatura impegna i candidati al rispetto del Codice etico e a svolgere la campagna elettorale senza ricorso a forme di propaganda contrarie all’impostazione stabilita dagli organismi dirigenti.

Art. 9) Le elette e gli eletti nelle istituzioni

a) Gli eletti e le elette nelle assemblee elettive, a tutti i livelli, si costituiscono in gruppo dotandosi di un proprio regolamento. Le elette e gli eletti nell’esercizio del loro mandato si conformano agli orientamenti e al regolamento del gruppo. Il gruppo elegge il capogruppo o presidente del gruppo in piena autonomia, acquisendo e tenendo conto del parere del Direttivo Cittadino.

b) Spetta agli organismi dirigenti e al gruppo consiliare attivare tutti gli strumenti necessari a garantire un costante rapporto con gli elettori, tale da consentire la verifica periodica dell’attività della Confederazione nelle assemblee elettive e dello stato di attuazione del programma elettorale.

c) Tutti gli amministratori pubblici e tutti gli eletti nelle istituzioni e i nominati negli enti di secondo grado, aderenti alla Confederazione rispondono del loro mandato ai rispettivi organismi dirigenti e, al momento dell’accettazione della candidatura, devono sottoscrivere l’accettazione del Codice etico, parte integrante del presente Statuto, e si impegnano a contribuire, con il 10% degli emolumenti ricevuti, per le esigenze finanziarie della confederazione.
La firma di accettazione della candidatura o della designazione ne implica la conoscenza, e l’impegno a rispettarne le prescrizioni e i vincoli.

f) Non può essere ricoperta la stessa carica elettiva per più di due mandati consecutivi.

g) La carica di deputato, senatore, europarlamentare, consigliere regionale o provinciale di qualsiasi formazione politica o partitica è incompatibile con la carica di consigliere comunale.


Parte V: Organismi di garanzia


Art. 10) Organismi di garanzia

Gli organismi di garanzia vengono eletti dal comitato cittadino.

a) È passibile di sanzioni disciplinari l’iscritta o l’iscritto il cui comportamento configuri violazione di principi e norme dello Statuto.

b) Il Collegio dei Garanti è composto di tre membri di cui uno, eletto al suo interno, assume la qualità di presidente pro-tempore. Quest'ultimo curerà la convocazione ed il funzionamento del Collegio.

c) L’appartenenza al Collegio dei Garanti è incompatibile con altri incarichi dirigenti all’interno della Confederazione e con incarichi elettivi istituzionali di qualsiasi livello.

d) Le decisioni del Collegio sono assunte a maggioranza.

e) Il presidente del Collegio e' invitato di diritto al Direttivo Cittadino. I membri del Collegio sono invitati permanenti al Comitato Cittadino senza diritto di voto.

f) Ogni componente del Collegio è vincolato alla massima riservatezza sia in fase istruttoria che a indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina una verifica immediata all’interno dello stesso Collegio.

g) Ogni intervento tendente a condizionare l’operato e il giudizio del Collegio e dei suoi componenti, è considerato violazione grave e lesiva dell’autonomia e indipendenza di questa funzione.

h) Il Collegio decide di ogni questione disciplinare, di applicazione e di interpretazione dello statuto, degli eventuali contenziosi sorti.

i) Il giudizio, deve concludersi entro 30 giorni dalla data di inizio della procedura considerandosi tale l'invio del documento di addebito al/agli iscritti a carico dei quali si svolge la procedura stessa.

l) Non rientrano tra le fattispecie oggetto degli articoli 10 e 11 le opinioni politiche e le questioni di coscienza, purché non in contraddizione con l’art.1.

Art 11) Sanzioni disciplinari

Alle sanzioni disciplinari si ricorre solo dopo aver esperito ogni tentativo per risolvere i casi per via non amministrativa.

Le sanzioni disciplinari sono: 

a) il richiamo formale;

b) la sospensione da incarichi di direzione e/ esecutivi;

c) la decadenza da incarichi di direzione e/esecutivi;

d) la sospensione dalla Confederazione;

e) l’espulsione dalla Confederazione.

f) Chiunque sia sottoposto a procedimento disciplinare deve essere tempestivamente informato degli addebiti mossi e deve essere ascoltato dal Collegio dei Garanti prima che vengano irrogate sanzioni disciplinari.. Le sanzioni, salvo casi eccezionali che ne richiedano la applicazione immediata, decorrono dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione della relativa irrogazione.


Parte VI: Amministrazione e strumenti di comunicazione della Confederazione


Art. 12) Fonti di finanziamento ed amministrazione delle risorse

a) I mezzi finanziari della Confederazione sono costituiti dai proventi del tesseramento, dai contributi dei soggetti federati, dalla sottoscrizione volontaria delle cittadine e dei cittadini, dalle entrate delle iniziative politiche, e dai contributi delle elette e degli eletti e di chi assolve incarichi istituzionali.

b) Il finanziamento avviene nella più assoluta trasparenza, rifiutando ogni contributo che possa condizionare le scelte politiche della Confederazione.

Art. 13) Strumenti di comunicazione

Gli strumenti e i mezzi di comunicazione della Confederazione sono dati dalla collaborazione e dalla sinergia tra quelli già utilizzati dalle organizzazione federate, nonché dal sito internet della Confederazione stessa o da altri strumenti che il Comitato Cittadino di attivare, con particolare attenzione alle nuove forme di comunicazione.

Art. 14) Sedi

La sede della Confederazione è ubicata nella via ................

Essa potrà mutare a seguito di deliberazione del Direttivo Cittadino che dovrà essere tempestivamente comunicata a tutti gli iscritti. Dovrà avere una capienza sufficiente a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori del Comitato Cittadino.

Art. 15) Simbolo

Il simbolo è il seguente: (quello descritto nella presentazione delle liste elettorali per le comunali).

Il simbolo non può essere utilizzato per finalità differenti da quelle espresse nell’art. 1 e su dimensioni politiche o territoriali differenti dal livello comunale.

Art. 16) Norme transitorie e finali

Il primo congresso verrà convocato entro il ....................

Nelle more della convocazione del congresso il Comitato Cittadino è composto dalle persone indicate dall'Assemblea Generale Provvisoria degli iscritti secondo i criteri di cui all'art. 3 lettera f) del presente Statuto.


Codice etico delle iscritte e degli iscritti

a) Le iscritte e gli iscritti si impegnano a rispettare sul piano politico e ideale i principi dello Statuto, a difendere ed attuare i valori democratici della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza antifascista.

b) Le iscritte e gli iscritti operano per una profonda trasformazione della politica su base cittadina basata sulla giustizia sociale e assumono la centralità della questione morale come fondamento della vita pubblica. Il rispetto del Codice Etico riguarda tutti gli iscritti e le iscritte impegna i suoi organismi dirigenti e tutti i suoi rappresentanti nelle istituzioni.

c) Le iscritte e gli iscritti ispirano la loro azione politica al principio di responsabilità e al dovere del confronto all’interno della loro comunità politica, ad un costume di civiltà e rispetto nei rapporti politici e personali. Ispirano il proprio agire politico, in coerenza con i principi dello Statuto della alla sobrietà dei comportamenti e alla solidarietà, stabiliscono rapporti fondati sulla collaborazione con le altre iscritte e gli altri iscritti e di trasparenza con le elettrici e gli elettori; si impegnano alla costruzione di una nuova etica pubblica improntata alla partecipazione democratica e al rispetto della cosa pubblica.

d) Le iscritte e gli iscritti, soprattutto ove ricoprano rilevanti ruoli politici o istituzionali, si impegnano a non assumere decisioni che producano, anche per via indiretta, vantaggi personali o del proprio nucleo familiare, dei conviventi, dei parenti o degli affini.
Le iscritte e gli iscritti, ove elette/i nelle assemblee elettive o ricoprano incarichi esecutivi nelle istituzioni, non possono acquisire o mantenere ruoli in imprese, enti o fondazioni aventi scopo di lucro, in forma tale che possa determinarsi, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi. Gli eletti e le elette e chi ricopre incarichi esecutivi istituzionali non possono abusare dell’autorità che deriva dalla loro carica istituzionale e devono contrastare ogni degenerazione oligarchica o clientelare del potere.

e) Le iscritte e gli iscritti, qualora candidate/i nelle competizioni elettorali comunali, si impegnano a svolgere campagne elettorali con correttezza ed un uso ponderato e contenuto delle risorse destinate alla campagna elettorale, il cui finanziamento deve garantire requisiti di trasparenza ed essere sempre accompagnato da un puntuale rendiconto finale, inoltre i candidati e le candidate, ove già ricoprono cariche pubbliche, non possono avvalersi, a fini personali, della pubblicità o comunicazione istituzionali. Si impegnano, inoltre, ad evitare forme di propaganda invasiva e non rispettosa dell’ambiente e del decoro urbano.

f) Le elette e gli eletti e tutti gli amministratori pubblici si impegnano ad assolvere con competenza, dedizione e rigore le funzioni ricoperte, senza cumulare incarichi che impediscano di svolgere compiutamente la responsabilità affidata, evitando in particolare, di sommare più funzioni e di assumere o ricoprire contemporaneamente più cariche istituzionali elettive; ad evitare l’uso privatistico e lo spreco dei beni e delle risorse a disposizione in ragione dell’incarico svolto; a rifiutare regali o altre utilità, da parte di persone o soggetti con cui si sia in relazione a causa della funzione istituzionale o politica svolta.

g) Ogni componente di esecutivi, a tutti i livelli, si impegna a non conferire, né favorire il conferimento, di incarichi a propri familiari o a persone con cui abbia altri rapporti di tipo professionale e/o privatistico; ad avvalersi di consulenze esterne soltanto per condizioni di oggettiva ed effettiva necessità, con adeguate motivazioni e con modalità di piena trasparenza;

h) La Confederazione si impegna a candidare ad ogni tipo di elezione, esterna ed interna, candidati/e che interpretino coerentemente la visione della questione morale propria della Confederazione ed emergente dallo Statuto e dal Codice Etico.

i) La vigilanza sul rispetto delle norme in applicazione del presente Codice etico è demandata agli organismi di garanzia così come indicato dallo Statuto.

l) Il Codice etico fa parte integrante dello Statuto.




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